Periodicamente viene risollevato da taluni il problema se le viste mediche ad opera del medico competente ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626/94 possono esser effettuate prima dell'assunzione o solo dopo che questa è stata formalizzata. Una delle sentenze che ha riacceso la discussione è stata sicuramente quella che verrà analizzata in questo articolo.
Trattasi di una sentenza che si è fatta notare soprattutto a causa di alcune interpretazioni che sono state avanzate a riguardo da parte di medici, probabilmente dovute alla sola lettura della massima, in cui si legge "[...] risponde del reato di cui all'articolo 38 della legge 300/1970 il datore di lavoro che utilizzi sanitari di propria fiducia, in luogo di enti pubblici, per effettuare accertamenti sull'idoneità fisica dei lavoratori da assumere" massima che, effettivamente, è stata scritta in modo piuttosto equivocabile.
Il lavoro in equipe monodisciplinari o polidisciplinari ed il rapporto di lavoro con Strutture Pubbliche o Private ha da sempre permesso, nel caso di altre categorie mediche, compresi i medici del lavoro delle ASL, il travaso di esperienze, di comportamenti professionalmente corretti, di conoscenze, anche in carenza di meccanismi di formazione e comunicazione istituzionalmente funzionanti.
Per sua natura, invece, il lavoro del Medico Competente, specie quello operante nelle piccole e medie imprese, è un lavoro svolto in solitudine, con una gran mole di lavoro quotidiano, spesso routinario, senza spinte formative e aiuti organizzativi.
La necessità del medico competente di acquisire notizie, informazioni, comunicazioni e strumenti formativi non è seconda a quella di nessun altro operatore sanitario pubblico o privato.
Il Dott. Adriano Ossicini, della Sovraintendenza Medica Generale dell'Inail e membro del Consiglio Nazionale della SIMLII affronta con una serie di slides un tema molto importante: la Responsabilità del medico competente. Vengono affrontati i temi della colpa generica e di quella specifica, la responsabilità penale e quella civile (contrattuale ed extracontrattuale).
Di particolare interesse appare la fattispecie dell'accettazione imprudente ed avventata dell'incarico di m.c.
La produzione delle LINEE GUIDA per il Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94 (protezione da agenti chimici) da parte del coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome continua l'esperienza già a suo tempo realizzata per il decreto legislativo 626.
Tale attività di produzione di linee guida caratterizza l'esperienza tecnico istituzionale del nostro paese rispetto ad altri paesi europei: è figlia del mix di federalismo e centralismo del sistema di prevenzione pubblico e privato, della collocazione di competenze tecniche e funzioni sia di controllo che di attività di prevenzione e promozione nel sistema regionale di salute.
L'intervento del giudice Guariniello al Congresso Nazionale Simlii di Giardini Naxos ha toccato un punto che il magistrato aveva già segnalato in altri convegni: l'impossibilità da parte del medico competente di esprimere giudizi di idoneità nel corso di visite richieste dai lavoratori.
Questo intervento ha generato, inevitabilmente, molta confusione e preoccupazione tra gli addetti ai lavori.
Va chiarito come la segnalazione del giudice non faccia riferimento ad una sua opinione personale o ad un nuovo elemento legislativo, ma ad una precisa sentenza della Corte di Cassazione (911/01 Farabi).
Per i meno esperti di giurisprudenza va ricordato come una sentenza della Corte di Cassazione non comporti, per gli altri giudici di merito, in alcun modo un vincolo di adeguamento; questo a maggior ragione per una sentenza isolata come questa, che non ha, cioè, avuto per ora conferme da altre sentenze analoghe. Una sentenza, cioè, "per fare giurisprudenza" deve essere confermata più volte o essere espressa dalle sezioni unite della Cassazione: infatti, anche a riguardo della sorveglianza sanitaria, ricordo, vi sono state in passato sentenze della Corte di Cassazione che si sono totalmente contraddette tra loro (ad esempio ricordiamo le conclusioni diametralmente opposte tra Cass. civile, sez. Lavoro, 21-04-1986, n. 2799 e Cass. pen. sez. III pen. 20.6.91 n. 6828 sulla legittimità degli accertamenti sanitari effettuati da un medico competente privato anziché da una struttura pubblica).
Di seguito riportiamo un estratto dall'articolo "Medico competente e Corte di Cassazione" pubblicato su ISL 1/2002 (IPSOA Ed.) che contiene, tra le altre sentenze esaminate, una analisi della sentenza Farabi a cui fa riferimento Guariniello con la speranza di contribuire a chiarire meglio i termini della questione.
Già da tempo in ambito regionale era sentita la necessità di realizzare un network di specialisti ed esperti della materia che rappresentasse la realtà della Medicina del Lavoro Toscana.
Un'organizzazione trasversale di tale tipo avrebbe infatti permesso una più facile circolazione di informazioni, idee e proposte, senza limitazioni e condizionamenti dovuti all'appartenenza a strutture con caratteristiche e finalità diverse. La Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) comprende tra i suoi soci Medici del Lavoro, Igienisti Industriali e cultori della materia in genere, provenienti dal mondo accademico, dal SSN, dagli organi di vigilanza territoriali e dal mondo del lavoro (Medici Competenti e consulenti aziendali), rappresentando quindi la struttura più adatta a tale scopo.
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