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sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza

Questo argomento ha avuto 88 risposte ed è stato letto 8200 volte.

guido_rossi

guido_rossi
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  • Re: sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza
  • (27/02/2011 09:51)

Grande avvocacato, ho una domanda impellente da farle: io per poter sbandierare il titolo di specialista in medicina del lavoro ho dovuto frequentare un corso di specializzazione universitario di quattro anni, lei per poter sfoggiare questo titolo:Rolando Dubini, nato nel 1958, avvocato in Milano,
SPECIALISTA IN SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.
(Fa parte del Gruppo Archeologico Milanese, sezione preistoria. Collabora al sito http://www.celticworld.it per il quale ha scritto alcuni articoli sul druidismo)
CHE SCUOLA HA FREQUENTATO? E' UN TITOLO CHE SPETTA AI MEMBRI dell’OBOD? (Ordine dei Bardi, Ovati e Druidi)

PS: per i colleghi curiosi posto il link dove vi sono queste notizie:
http://guide.supereva.it/musica_c..._/interventi/2004/06/161619.shtml
e chiedo venia per gli errori di battirura ma sto scrivendo sul mio Iphone

pinco_p

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  • Re: sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza
  • (27/02/2011 16:43)

[cite]nofertiri9 il 26/02/2011 09:50 ha scritto:

Se aspetta, come lavoratore, l'attenzione di dubini, mi sa che l'attesa sarà lunga.
Io però posso darle qualche indicazione sulla sua CDT che tante rogne le ha provocato. Ho seguito un caso analogo, 2,1-2,2% sempre, nemmeno una birretta per sbaglio la domenica. E anche MCV > 92, mentre le gamma-gt risentivano solo dell'alimentazione "pesante", con dieta a basso tenore di grassi precipitavano da 40-45 sino a normalissimi 23-25.
Soggetto, forte fumatore (donde il MCV alto) e pregresso HAV in età adolescenziale: i danni epatici anche blandi ma a carattere cronico e l'abitudine al fumo possono comportare una desialazione maggiore della transferrina.

E' più di un anno che occasionalmente entro nel forum da semplice spettatore , e ringrazio tutti per le utili informazioni che sono riuscito a raccogliere , ma MAI mi sono permesso di portare il mio caso sul forum . In questa circostanza ho deciso di farlo per far notare all'Avv. le REALI problematiche sul campo di una normativa che mostra diverse lacune in materia di SS per l'alcol-dipendenza! Che mi siano stati negati dei diritti o sia semplicemente sfortunato il succo non cambia , io con una periodicità differente dai miei colleghi sono COSTRETTO ( da quasi 2 anni )a presentarmi davanti al MC ( pena il licenziamento ), che oramai non mi chiede quasi più nulla e forse tra poco incominceremo a parlare di calcio , tirare su la manica e farmi sbucazzare sempre per gli stessi esami che risultano sempre con lo stesso valore, infatti gli ho detto che se vuole aspettare di vedere negativizzati certi valori fa prima a farmi un trapianto di fegato !(non so perchè ma questa mia affermazione l'hà un pò irritato )
A causa delle stesse lacune sulla normativa mi sono visto sbattere la porta in faccia dall'UPG di competenza e dal RLS aziendale a me tutto questo non sembra normale in uno stato democratico !
Ho letto l'intervento di un medica che diceva " preferisco essere convocato da un giudice per irregolarità nei confronti di un lavoratore piuttosto che essere convocato perchè un lavoratore da me sorvegliato abbia commesso un grave incidente " questa secondome è la regola che tra RISCHIO MAGGIORE e RISCHIO MINORE si scelga quella del RISCHIO MINORE ( sentir parlare di rischio maggiore e rischio minore in una normativa sulla sicurezza è abbastanza ironico ) e penso che sia la scelta del medico che mi ha visitato !

Questo è un forum di medici e io non lo sono per cui così come sono entrato in punti di piedi ora me ne esco .
Ringrazio tutti per l'attenzione e in particolar modo a chi mi ha risposto!
Auguro a tutti un buon lavoro !

pinco_p

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  • Re: sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza
  • (27/02/2011 17:03)

PS ; Perdonate gli errori di ortografia che ho commesso !

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza
  • (27/02/2011 20:03)

pinco_p il 27/02/2011 04:43 ha scritto:

E' più di un anno che occasionalmente entro nel forum da semplice spettatore , e ringrazio tutti per le utili informazioni che sono riuscito a raccogliere , ma MAI mi sono permesso di portare il mio caso sul forum . In questa circostanza ho deciso di farlo per far notare all'Avv. le REALI problematiche sul campo di una normativa che mostra diverse lacune in materia di SS per l'alcol-dipendenza! Che mi siano stati negati dei diritti o sia semplicemente sfortunato il succo non cambia , io con una periodicità differente dai miei colleghi sono COSTRETTO ( da quasi 2 anni )a presentarmi davanti al MC ( pena il licenziamento ), che oramai non mi chiede quasi più nulla e forse tra poco incominceremo a parlare di calcio , tirare su la manica e farmi sbucazzare sempre per gli stessi esami che risultano sempre con lo stesso valore, infatti gli ho detto che se vuole aspettare di vedere negativizzati certi valori fa prima a farmi un trapianto di fegato !(non so perchè ma questa mia affermazione l'hà un pò irritato )
A causa delle stesse lacune sulla normativa mi sono visto sbattere la porta in faccia dall'UPG di competenza e dal RLS aziendale a me tutto questo non sembra normale in uno stato democratico !

Beh, mi creda, sperando che ritorni a leggere almeno questa mia risposta: anche a me e a tanti altri non sembra per nulla normale che cose del genere possano succedere, ma ciò nonostante accadono e lei ne è la prova vivente e direi anche soccombente.
Tuttavia, mi preme ricordarle un paio di cose che potrebbero essere assai importanti per illuminare il legale da cui, al posto suo, io mi farei seguire fosse altro per non farsi "sbucazzare" più:
NON ESISTE NESSUNA LEGGE CHE CHIEDA AL MC O A CHI ALTRO DI ESEGUIRE INDAGINI COME LA CDT AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSENZA DI ALCOLDIPENDENZA. La CDT a livello internazionale non è ancora stata definita quantitativamente come markers univoco neppure dell'intossicazione acuta recidivante da alcol etilico, e non si potrà decidere in maniera scientificamente valida se utilizzarla o meno legalmente parlando sino a che l'analisi della stessa non sarà definibile in maniera meno fumosa. Per capirci, ripeto: ancora non c'è uno standard di riferimento dal quale poter ricavare un dato quantitativo effettivo della CDT, e sino a che non ci sarà non si potrà definire i valori per cui la CDT è sicuramente attribuibile all'abuso volontario di alcol etilico nella dieta. Quindi, ci vogliono anni. Ciò nonostante, persino alcune ASL ne ribadiscono una pretesa valenza in tossicologia forense, anche se è noto che la CDT ha una sensibilità diagnostica solo dell’82%, ed una specificità del 97%.
E il 97 %, a mio avviso, non è abbastanza quando si sta nel 3% residuo.

Inoltre, non c'è una sola Regione che abbia emesso una Legge Regionale di recepimento dell'Intesa Stato-regioni, ed addirittura, qualunque cosa copiaincolli l'avv. Dubini sulle bozzeelaborate nel 2009 della regione veneto, la ULSS di belluno - che se non l'hanno spostata sempre in veneto si trova- nel luglio 2010 ha emesso un comunicato che conclude affermando "Ad oggi non essendo stato ancora adottato l’accordo di cui al citato comma 4-bis, non risulta pertanto possibile verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche.”

Ci tenevo a dirglielo, perchè secondo me lei è stato sottoposto a trattamenti sanitari non per disposizione dell'autorità (a meno che il tutto non sia stato ordinato da un magistrato) e pertanto non obbligatori, e soprattutto che A MONTE ci sia stato un eccesso di zelo da parte di qualcuno: lei non è vittima della Legge, la Legge almeno per un po' non prevede ancora questi abusi privi di logica scientifica. Lei è vittima dei presunti "Soloni" che, per farsi belli e procacciarsi fama o qualche altro utile, un bel mattino si svegliano e diventano più realisti del re.
E la Legge, dalla costituzione al codice penale sino a quello civile,passando per l'art. 15 e 16 della L.125 a finire all'art. 41 comma 4 del decreto 81 le consente di tutelare questo suo diritto negato e la lesione del suo legittimo interesse.
Io, glielo faccio presente: lei decida come crede.

Nofer
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tcam

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  • Re: sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza
  • (27/02/2011 22:37)

Mi permetterei e credo non guasti, un rapido richiamo all'81 e al codice ICOH:

Articolo 39 (dlgs 81/08) - Svolgimento dell’attività di medico competente1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Codice etico:
art1) Obiettivo della Medicina del Lavoro è quello di proteggere e promuovere la salute dei lavoratori, sostenere ed incrementare le loro capacità lavorative, contribuendo ad istituire e a mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti, promuovendo altresì l’adattamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, tenendo in dovuto conto il loro stato di salute.

art12) Monitoraggio biologico ed esami: Si dovranno prevedere esami biologici ed altri accertamenti sulla base della loro validità e rilevanza nel proteggere la salute del lavoratore interessato, tenendo in dovuto conto la loro sensibilità, la loro specificità ed il loro valore predittivo. Gli OML non dovranno basarsi su esami o accertamenti non affidabili o con scarso valore predittivo in rapporto alle caratteristiche del lavoro svolto. Ove possibile, verranno preferiti i metodi non invasivi
.................

Utilizzare un metodo invasivo di indagine dovrebbe anzitutto prevedere il consenso del lavoratore interessato.
La rpetizione ad oltranza di un accertaemnto senza che esso fornisca dati utili e orientativi su qualsivoglia sospetto diagnostico, anche in caso di indicatore assolutamente affidabile e riconosciuto universalmente tale, a mio modesto avviso avvicina ad una ipotesi di reato.
In caso di ottenimento di dati non convincenti sia nel senso di esclusione che di conferma, mi pare obbligo irrinunciabile una consulenza specialistica (II livello) ad hoc.

Tcam

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https://www.facebook.com/retemedicicompetenti/

rolsole

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  • Re: sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza
  • (28/02/2011 14:41)

pinco_p il 24/02/2011 06:57 ha scritto:
Buon giorno a tutti ,
se mi è concesso vorrei approffitare della competenza dell'Avv. Dubini .
Sono un lavoratore e svolgo la mansione di autista con pat. cat . C , circa due anni fà sono stato sottoposto a SS , mi è stato effettuato l'esame della CDT al quale sono risultato, anche se di poco , positivo .
In base alla positività di tale esame è stato applicato nei miei riguardi l'Art 15 com.1 lett. M , sono stato sollevato di peso tirato giù dal camion e demansionato ! Nel successivo colloquio col MC io gli ho riferito che si stava sbagliando , che io non faccio abuso di alcol , bevevo solo un bicchiere di vino a pasto , ma lui mi ha riferito che l'esame era attendibile è legale , che non era colpa sua ma lui applicava solo la legge , aggiungendo che noi abusatori siamo bravi a mentire ( penso che se mi misurava la pressione in quel momento .....)!
Nei diversi colloqui successivi col MC ho chiesto il controesito di quel esame così attendibile a mie spese anche sullo stesso campione .....DIRITTO NEGATO ( la legge non lo prevede ) !
Ho chiesto un esame ad elevata secificità anche a mie spese, come suggerito da ricercatori in materia sul campo......DIRITTO NEGATO ( la legge non lo prevede ) !
Mi sono rivolto all'UPG di competenza con la circolare della Regione Lombardia , mi ha riferito che era un documento con nessun valore e si è accordato col MC di SBUCAZZARMI periodicamente!
Risultato ?...a distanza di quasi due anni e svariati esami il risultato di questa tanto rinomata CDT è sempre lo stesso , positivo e quasi sempre con lo stesso valore ( lo ammetto sono bravissimo a centellinare l'abuso di alcol ) !
In uno dei miei ultimi colloqui con il MC mi ha detto "... ma se è vero che lei non beve allora è sfortunato " !
Ora Avv. io le chiedo : mi è forse stato negato qualche diritto e come dice il MC sono solo stato sfortunato ?
Premetto che da meno di un anno sono tornato alla mia mansione !
Se qualche medico è dubbioso sul fatto che io non bevo ma risulto positivo a tale esame sono a sua completa disposizione , anzi se mi spiega il perchè io lo ringrazio pure !
Grazie per l'attenzione !

E' veramente molto strano che un lavoratore, un autentico lavoratore, non il solito furbo all'italiana che si spaccia per chi non è, sia iscritto a questo sito da tempo:
http://www.medicocompetente.it/utenti/10424/pinco-p.htm
Dati dell'utente
Data di registrazione
30/07/2010
Provincia
Lecco

e che il 12 novembre 201o chieda su questo stesso forum un chiarimento di questa natura:
pinco_p

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Esame CDT metodo HPLC Milano (12/11/2010 07:58)
Buongiorno ,
qualcuno mi sa indicare una struttura sul comune di Milano o provincia dove sia possibile effettuare l'esame della CDT con metodo HPLC o GC !
Grazie .

E chepoi scriva ancora
pinco_p

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Re: Alert - Guariniello e i test alcolimetrici. Denunciati i medici competenti (07/11/2010 20:07)
Concordo perfettamente con la redazione sulla differenza tra abuso di alcol e alcoldipendenza. Un soggetto alcoldipendente , pur conoscendo il divieto di assunzione di alcol durante la fase lavorativa è portato ,a causa della sua patologia ,a infrangere tale divieto, condizione che non si può sottovalutare !
Che la normativa abbia molte lacune è un dato di fatto , ma quello che mi chiedevo è :
se la diagnosi di tossico-dipendenza non è di competenza del MC , il MC attraverso la SS individua solo i soggetti che fanno uso di tale sostanza !( I SERT sono preposti ad attuare tutte le procedure atte a diagnosticare un eventuale stato attuale di tossicodipendenza del lavoratore, già risultato positivo agli accertamenti di primo livello effettuati dal medico competente.)
Perchè dovrebbe essere di competenza del MC diagnosticare un stato di alcol-dipendenza ?
"Linee-Guida-Emilia_Romagna"
Con l’invio al Centro Alcologico il medico competente, nell’ambito di quanto previsto dal comma 5
dell’art. 39 del D. Lgs. 81/08, richiede una consulenza specialistica alcologica al fine di
ottenere una valutazione finalizzata ad una eventuale diagnosi di alcol dipendenza.
Credo che nessuna ODV sanzionerebbe un medico per aver richiesto una consulenza specialistica!
http://www.medicocompetente.it/fo...est-alcolimetrici-Denunciati/p/4/

Dunque non di un lavoratore si tratta, ma di un medico competente che si ritene furbissimo, usurpa una identità che non è la sua, e si immagina una situazione del tutto fittizia.
E' una situazione talmente disdicevole da non meritare ulteriori commenti.


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nofertiri9

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  • Re: sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza
  • (28/02/2011 15:59)

come preannunciato a http://www.conameco.it/forum-cona...=2&id=9708&limit=6&start=90#10989: (se può scopiaincollazzare lui dappertutto, lo posso fare anche io! art. 3 della Costituzione. )

guagliò, e jamm, allora vuo' pazzià!
UEH UEH, AVVOCATO DUBINI, E' PROPRIO CON LEI CHE CE L'HO, MI LEGGA !
Se lei ha deciso di fare pubblicità alle sue presunte pubblicazioni infarcendoci il forum di copiaincolla, e tanto è reintervenuto perchè si è accorto di non avere postato anche qui da noi la delibera di alemanno, almeno abbia il pudore elementare di capire ciò che per il web gira a sua firma:
Di conseguenza nel Comune di Roma “per tutti i conducenti, a garanzia dei terzi trasportati, vale l`obbligo di acquisire e produrre all'Amministrazione una certificazione rilasciata da un medico legale attestante l'idoneità alle attività di conducente”, contenente la specifica attestazione di “non essere dedito all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti”.
L'attribuzione, da parte sua, alla competenza intrinseca di un Medico Legale - che è cosa ben diversa da un Medico competente come da definizione di art. 2 comma 1 lettera h) dell'81/08 e s.m.i. - della certificazione di idoneità alle attività di conducente per "non dedizione all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti" la racconta fin troppo chiara sulla sua assoluta e completa ignoranza di cosa sia e cosa debba fare un MC e contestualmente di cosa sia invece compito del SSN: e anche se magari a qualcuno di voi piacerebbe, non siamo in uno stato di polizia e i MC non sono strutturali al SSN.
Punto primo, tanto per esordire.
Punto secondo, tanto per continuare, Lei non vale molto neppure come investigatore, ed anzi si espone a querela per calunnia da parte del lavoratore con nick pinco_p che taccia di usurpazione di identità; chissà che come bardo o druido abbia maggior fortuna nella lettura dei segni della natura, perchè come utilizzatore del web Lei davvero non mi pare un gran che.
E a lei sembrerà strano che un normale cittadino si registri in un forum di specialisti, ma le posso assicurare che così non è: il vento della comunicazione di massa è cambiato da almeno 3 lustri (= 15 anni, non so se lei ha fatto studi superiori scientifici) e se solo ascoltasse i notiziari televisivi che danno davvero notizie rievanti se me sarebbe anche accorto, in quest'ultimo mese.
Infine, punto terzo: mi sta facendo perdere un sacco di tempo a mettere in berlina questo suo incommentabile comportamento, di cui scopo e significato mi risultano del tutto oscuri. Lei sta solo copiaincollando sempre le stesse cose e tutte o quasi tutte denotano solo che la sua unica professionalità consiste nel copiaincollare qualcosa e farci sopra le sue elucubrazioni, spesso anche prive di sostegno tecnico di merito: non ci vorrà dire che un medico legale è come un medico competente, spero !
In particolare, ma tanto fra poco tutti lo sapranno che è semplice dal web scoprire chi ci ha scritto cosa e quando, diciamo che quanto scritto deriva dal sito cui lei collabora (solo?) come evidente da quello che si legge qui http://www.puntosicuro.it/it/ps/v...-conducenti-di-taxi-art-10539.php
Ecco, innanzi tutto volevo sottolineare che nel sito di puntosicuro io non trovo la sezione "quesiti": se mi fa vedere la pagina dove questo presunto quesito è realmente posto da qualcuno, sia pure sotto nick, ok così dovessi far domande so dove non andare, altrimenti sarò costretta a pensare -malignamente lo ammetto da subito- che quando le viene l'uzzolo di scrivere qualcosa si crea il presupposto di stare rispondendo "da esperto" ad una domanda: questa è truffa, avvocato, far credere a qualcuno che una cosa sia vera per indurlo in errore così si chiama. Ah, e per inciso è anche reato. Glielo dico, sai mai avesse dimenticato.

E stavolta tocca a me dire che è del tutto inverosimile che un RSPP venga contattato da un lavoratore autonomo, che nemmeno sa cosa diamine sia un RSPP nè che funzioni abbia nelle imprese, perchè ad un lavoratore autonomo di cosa debbano fare le imprese se ne impipa, per sapere cose che al più chiederà alla cooperativa cui sono iscritti i colleghi o meglio al suo commercialista/ragioniere. Se lei parla con un qualunque tassista d'italia nessuno le saprà dire cosa cavolo siam un RSPP. Mentre è estremamente verosimile che un lavoratore che sta passando l'iradiddio con un MC -per via dell'art. 41 c.4, beninteso e non certo per cattiveria del MC-ponga domande in un sito di MC, appunto.

Allora, e mi risponda stavolta che davvero sono nauseata: MA LEI CHE COSA VA TROVANDO E DA CHI?
spero ci risponda prima o poi che è la sua segretaria ovvero un suo scagnozzo che hanno usurpato a sua insaputa il suo nome, magari anche il suo PC e i suoi account con relative PW.
Chissà che altro le è capitato sinora, a sua insaputa... forse anche che qualcuno le abbia pagato 2/3 di casa, o di studio , chi lo potrà mai sapere; non lei di certo: se è a sua insaputa lei non può saperlo, vero? e quindi anche questa resterà senza risposta!

Quaggiù in Terronia Profonda, già Regno delle Due Sicilie prima dell'invasione del Regno di Sardegna cui voi a ns. differenza avete anelato di aderire e vi so' pure dovuti venire aprendere che da soli e in piena pianura nemmeno ci riuscivate, in questi casi si dice: verìmm chi è cchiù tost, tu a fa' fridd o je a tremmà!, che in italiano si esprime grosso modo come " Se mi stai sfidando cercando di farmi andar via da qui per il freddo, sappi che a costo di farmi venire male ai denti per i brividi io da qui non mi scollo"

P.S.: per sua comodità, adesso la copioincollo proprio tutta come l'ho scritta e la posto anche nel forum di medicocompetente.it, così dove si gira si gira avrà a che fare sempre con questa nonnetta, tenera e indifesa ma anche terribilmente incazzata con i soggetti come lei che sanno solo far finta (e da ben lontano...) di sputare sulle persone per far credere agli altri imbecilli di trovarsi quel pochetto più su da poterselo permettere: quando sputi in cielo, attento che in faccia ti torna (vox populi, cit.)

Nofer
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  • Re: sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza
  • (28/02/2011 16:06)

nofertiri9 il 28/02/2011 03:59 ha scritto:
come preannunciato a http://www.conameco.it/forum-cona...=2&id=9708&limit=6&start=90#10989: (se può scopiaincollazzare lui dappertutto, lo posso fare anche io! art. 3 della Costituzione. )

guagliò, e jamm, allora vuo' pazzià!
UEH UEH, AVVOCATO DUBINI, E' PROPRIO CON LEI CHE CE L'HO, MI LEGGA !
Se lei ha deciso di fare pubblicità alle sue presunte pubblicazioni infarcendoci il forum di copiaincolla, e tanto è reintervenuto perchè si è accorto di non avere postato anche qui da noi la delibera di alemanno, almeno abbia il pudore elementare di capire ciò che per il web gira a sua firma:
Di conseguenza nel Comune di Roma “per tutti i conducenti, a garanzia dei terzi trasportati, vale l`obbligo di acquisire e produrre all'Amministrazione una certificazione rilasciata da un medico legale attestante l'idoneità alle attività di conducente”, contenente la specifica attestazione di “non essere dedito all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti”.
L'attribuzione, da parte sua, alla competenza intrinseca di un Medico Legale - che è cosa ben diversa da un Medico competente come da definizione di art. 2 comma 1 lettera h) dell'81/08 e s.m.i. - della certificazione di idoneità alle attività di conducente per "non dedizione all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti" la racconta fin troppo chiara sulla sua assoluta e completa ignoranza di cosa sia e cosa debba fare un MC e contestualmente di cosa sia invece compito del SSN: e anche se magari a qualcuno di voi piacerebbe, non siamo in uno stato di polizia e i MC non sono strutturali al SSN.
Punto primo, tanto per esordire.
Punto secondo, tanto per continuare, Lei non vale molto neppure come investigatore, ed anzi si espone a querela per calunnia da parte del lavoratore con nick pinco_p che taccia di usurpazione di identità; chissà che come bardo o druido abbia maggior fortuna nella lettura dei segni della natura, perchè come utilizzatore del web Lei davvero non mi pare un gran che.
E a lei sembrerà strano che un normale cittadino si registri in un forum di specialisti, ma le posso assicurare che così non è: il vento della comunicazione di massa è cambiato da almeno 3 lustri (= 15 anni, non so se lei ha fatto studi superiori scientifici) e se solo ascoltasse i notiziari televisivi che danno davvero notizie rievanti se me sarebbe anche accorto, in quest'ultimo mese.
Infine, punto terzo: mi sta facendo perdere un sacco di tempo a mettere in berlina questo suo incommentabile comportamento, di cui scopo e significato mi risultano del tutto oscuri. Lei sta solo copiaincollando sempre le stesse cose e tutte o quasi tutte denotano solo che la sua unica professionalità consiste nel copiaincollare qualcosa e farci sopra le sue elucubrazioni, spesso anche prive di sostegno tecnico di merito: non ci vorrà dire che un medico legale è come un medico competente, spero !
In particolare, ma tanto fra poco tutti lo sapranno che è semplice dal web scoprire chi ci ha scritto cosa e quando, diciamo che quanto scritto deriva dal sito cui lei collabora (solo?) come evidente da quello che si legge qui http://www.puntosicuro.it/it/ps/v...-conducenti-di-taxi-art-10539.php
Ecco, innanzi tutto volevo sottolineare che nel sito di puntosicuro io non trovo la sezione "quesiti": se mi fa vedere la pagina dove questo presunto quesito è realmente posto da qualcuno, sia pure sotto nick, ok così dovessi far domande so dove non andare, altrimenti sarò costretta a pensare -malignamente lo ammetto da subito- che quando le viene l'uzzolo di scrivere qualcosa si crea il presupposto di stare rispondendo "da esperto" ad una domanda: questa è truffa, avvocato, far credere a qualcuno che una cosa sia vera per indurlo in errore così si chiama. Ah, e per inciso è anche reato. Glielo dico, sai mai avesse dimenticato.

E stavolta tocca a me dire che è del tutto inverosimile che un RSPP venga contattato da un lavoratore autonomo, che nemmeno sa cosa diamine sia un RSPP nè che funzioni abbia nelle imprese, perchè ad un lavoratore autonomo di cosa debbano fare le imprese se ne impipa, per sapere cose che al più chiederà alla cooperativa cui sono iscritti i colleghi o meglio al suo commercialista/ragioniere. Se lei parla con un qualunque tassista d'italia nessuno le saprà dire cosa cavolo siam un RSPP. Mentre è estremamente verosimile che un lavoratore che sta passando l'iradiddio con un MC -per via dell'art. 41 c.4, beninteso e non certo per cattiveria del MC-ponga domande in un sito di MC, appunto.

Allora, e mi risponda stavolta che davvero sono nauseata: MA LEI CHE COSA VA TROVANDO E DA CHI?
spero ci risponda prima o poi che è la sua segretaria ovvero un suo scagnozzo che hanno usurpato a sua insaputa il suo nome, magari anche il suo PC e i suoi account con relative PW.
Chissà che altro le è capitato sinora, a sua insaputa... forse anche che qualcuno le abbia pagato 2/3 di casa, o di studio , chi lo potrà mai sapere; non lei di certo: se è a sua insaputa lei non può saperlo, vero? e quindi anche questa resterà senza risposta!

Quaggiù in Terronia Profonda, già Regno delle Due Sicilie prima dell'invasione del Regno di Sardegna cui voi a ns. differenza avete anelato di aderire e vi so' pure dovuti venire aprendere che da soli e in piena pianura nemmeno ci riuscivate, in questi casi si dice: verìmm chi è cchiù tost, tu a fa' fridd o je a tremmà!, che in italiano si esprime grosso modo come " Se mi stai sfidando cercando di farmi andar via da qui per il freddo, sappi che a costo di farmi venire male ai denti per i brividi io da qui non mi scollo"

P.S.: per sua comodità, adesso la copioincollo proprio tutta come l'ho scritta e la posto anche nel forum di medicocompetente.it, così dove si gira si gira avrà a che fare sempre con questa nonnetta, tenera e indifesa ma anche terribilmente incazzata con i soggetti come lei che sanno solo far finta (e da ben lontano...) di sputare sulle persone per far credere agli altri imbecilli di trovarsi quel pochetto più su da poterselo permettere: quando sputi in cielo, attento che in faccia ti torna (vox populi, cit.)

Abbiate pazienza, questa signora mi perseguita da un'altro sito doi medici competenti con squallidisimi attacchi personali. Ribadisco il merito dei contenuti.

Mi scusi, ma non si è neppure accorta che la comunicazione del comune di Roma contiene un evidente refuso, l'ordinanza parla solo di medico competente, non di medico legale come è chiaro qui di seguito.
Quindi il problema vero è che Lei commenta un'ordinanza senza neppure leggerla, il che scrdita ogni sua affermazione, e con squallida demogogia parla di delibera Alemanno, tacendo dei 37 voti favorevoli, e due astenuti, nessun partito ha votato contro.
Rosa Luxemburg era un'aquila perchè vedeva lontano, che dire di chi non vede neppure quel che è scritto nei documenti che ha sotto gli occhi?


Delibera del Comune di Roma sugli accertamenti alcol
di Rolando Dubini, avvocato in Milano
1. La Delibera
L'interessantissima delibera che qui di seguito si riproduce è di grande attualità, il comune di Roma ha stabilito in conformità all'art. 41 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 i requisiti obbligatori di idoneità per tutti coloro che beneficiano di alcune di licenze comunali comunali nel settore dei trasporti, e fatta salva la libertà dell'ente locale di stabilire tutti i requisti necessari per un esercizio sicuro delle attività oggetto di licenze comunali, a maggior ragione i requisiti sono necessari e obbligatori quando come nel caso di specie, sono previsti dal testo unico di sicurezza del lavoro.
Le visite mediche per i lavoratori autonomi, art. 21 d.lgs. n. 81/2008, sono facoltative per l'autonomo, ma ogni committente e ogni autorità pubblica che autorizza la guida di veicoli per il trasporto di persone (o altri lavori pericolosi di cui agli accordi Stato Regione del 2006 e del 2007 su alcol e stupefacenti) deve imporre la visita come requisito per poter lavorare in appalto o per mantenere la validità della licenza. In caso contrario gli verrebbero addebitate le conseguenze e i danni prodotti dal lavoratore in preda agli effetti dell'alcol per grave negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi e regolamenti di cui all'articolo 43 del codice penale in relazione a lesioni personali colpose, art. 590 codice penale, o omicidio colposo, art. 589 codice penale, ad esempio. Quindi, nel nostro caso, il tassista dovrà andare dal medico del lavoro, lo dovrà nomina suo medico competente, e verrà visitato su alcol e droghe ricevendone giudizio di idoneità se sussistono le condizioni psicofisiche che lo legittimano.
La delibera ribadisce l'obbligo generale di sorveglianza sanitaria ex art. 41 comma 4 d.lgs. n. 81/2008 in materia anche di alcoldipendenza e uso di alcolici :
“Comune di Roma
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di adottare ogni misura necessaria all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in
materia di prevenzione e sicurezza nell’ambito del trasporto pubblico non di linea, sia a
tutela dei lavoratori, sia dell’utenza che fruisce del servizio.
A tal fine dispone l’integrazione del Regolamento di settore con il seguente dispositivo:
“ogni titolare di licenza o autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea incluso
nelle figure giuridiche di cui all’art. 7 L. n. 21/1992 ed artt. 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008,
nonché ogni sostituto alla guida nominato dal titolare, a prescindere dal rapporto
contrattuale tra le parti, ha l’obbligo entro il 31 dicembre di ogni anno di:
1) indicare medico competente, RSPP e RLS;
2) fare il corso antincendio;
3) effettuare annualmente aggiornamenti sulla sicurezza nel suo lavoro;
4) assumere regolarmente l’eventuale sostituto;
5) assicurarsi che il sostituto effettui i corsi e le visite d’obbligo annuali;
6) sottoporsi ai controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della
salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 18 del D.Lgs. in argomento, con
specifica attestazione dell’assenza di alcolismo o tossicodipendenze (art. 41) o di
qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida.
I documenti attestanti la presenza dei suddetti requisiti dovranno essere consegnati
all’Amministrazione Comunale, oltre che inseriti fra i titoli. All’interno dell’autovettura
dovrà tenersi anche il certificato medico di cui al punto 6 a disposizione di eventuali
controlli.
L’Amministrazione Comunale, qualora non riceva la certificazione suddetta, provvederà
alla sospensione della licenza fino all’avvenuta regolarizzazione.
A chiunque transita su tutto il territorio Comunale, alla guida dei veicoli pubblici
regolamentati dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, nel caso in cui al controllo della
vettura e/o dei titoli in possesso del titolare o suo sostituto non vengano esibiti i certificati
contenenti i requisiti previsti, dovrà essere sospeso l’esercizio pubblico della vettura; oltre
alla sanzione prevista l’accertatore dovrà segnalare l’infrazione alla Pubblica
Amministrazione che ha rilasciato il titolo.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, una volta ricevute le certificazioni d’obbligo,
verificarne l’emissione presso l’organo certificante.”
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 37 voti favorevoli e l’astensione dei
Consiglieri Alzetta e Nanni.
La presente deliberazione assume il n. 55”.
Conclusivamente si può precisare che il committente del trasporto pubblico è obbligato ad esigere la sorveglianza sanitaria dall’autonomo, come giustamente sottolinea il documento del comune di Roma sopra riprodotto.
2. Conclusione
Ai sensi degli articoli 17 comma 1 lett. a), 28 comma 1 lettera a) , b) e d),, 18 comma 1 lett. a) e 41 comma 4 sussiste l'obbligo assolutamente inderogabile e penalmente sanzionato per il datore di lavoro [e per il committente nei cantieri mobili e temporanei e nell'affidamento di lavori, servizi e forniture] di valutare tutti i rischi anche per i terzi estranei, inclusi quelli da pericolose abitudini personali dei lavoratori propri e altrui [inclusi gli autonomi] quali uso e abuso di stupefacenti e/o alcolici e, anche per il medico competente, di effettuare la sorveglianza sanitaria sulle mansioni ad alto rischio (anche per terzi estranei), causato da dipendenze da alcol e da stupefacenti. Il lavoratore è obbligato, a pena di sanzione penale e disciplinare (art. 2119 c.c.), a sottoporsi agli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 81/2008, a pena di sanzione penale dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda da 300 a 600 euro.

rolsole

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  • Re: sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza
  • (28/02/2011 16:10)

Beniamino Deidda Alcol e lavoro, intervento magistrale

Alcol e lavoro: obblighi giuridici e interpretazioni della normativa

Il punto di vista del giurista e gli obblighi derivanti dalla normativa relativa alla sorveglianza sanitaria per i rischi correlati all’assunzione di alcol. Gli obblighi dei diversi soggetti e le dubbie interpretazioni della normativa.
Sul sito della Società Nazionale Operatori della Prevenzione (SNOP) è stato pubblicato il primo estratto di un intervento al convegno “Alcol e lavoro. Analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore” che si è tenuto il 14 giugno 2010 a Firenze, organizzato dall’Azienda Sanitaria di Firenze in collaborazione con la Regione Toscana e il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Nel convegno si è ricordato che il Decreto legislativo 81/2008 prevede, con accordo da ratificare in Conferenza Stato Regioni, una rivisitazione delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza previste nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
Accordo che non è stato ancora emanato, ma è assolutamente necessario in quanto – come indicato nella presentazione dell’incontro - “le principali normative in materia (Legge 125/2001, D.L.vo 81/2008, intesa in Conferenza Stato Regioni del 13 Marzo 2006 e del 30/10/2007) sono incoerenti sia per quanto attiene il campo di applicazione che le modalità di accertamento”.






Il primo documento pubblicato è relativo all’intervento “Il punto di vista del giurista: obblighi dei diversi soggetti e aspetti contrattualistici” a cura del procuratore Beniamino Deidda.

Il punto di partenza del relatore è l’articolo 41 del Testo Unico che “nella gerarchia delle fonti giuridiche è la norma primaria alla quale occorre fare riferimento per stabilire gli obblighi di sorveglianza sanitaria in materia di rischi collegati all’alcol”.
Articolo che al comma 4 indica che nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento le visite di cui al comma 2, lett. a), b), d), e) bis e e) ter sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Inoltre il comma 4 bis aggiunge che entro il 31 dicembre 2009 con accordo in conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza.
Il temine del 31 dicembre 2009 è considerabile un termine giuridicamente “ordinatorio”, ordinatorio “nel senso che ha la funzione di coordinare l’attività amministrativa del soggetto a cui è rivolto, soggetto che in questo caso è la conferenza Stato-Regioni. Ciò significa che l’accordo potrà essere emanato anche successivamente e che naturalmente, fino a quando le regole in materia non verranno mutate, restano in vigore quelle attuali previste negli accordi Stato-Regioni”.

Nel suo intervento Deidda affronta diversi nodi spinosi per l’interpretazione e applicazione corretta della normativa.
Ne vediamo alcuni, rimandandovi ad una lettura integrale del documento.

Un nodo è posto dall’inciso ‘nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento’.
L’autore precisa che “l’espressione va assunta nel suo significato più ampio esaminando,cioè, quali siano oggettivamente nell’intero nostro ordinamento giuridico i casi e le condizioni che impongano le visite mediche di cui all’art. 41 secondo comma del Testo Unico”.
E “si può dire con certezza che sono in vigore nel nostro Ordinamento due disposizioni strettamente collegate che costituiscono un punto importante per configurare la natura degli obblighi e individuare i soggetti obbligati”.

La prima norma è contenuta nell’art. 15 della Legge n. 125 del 2001 secondo cui “nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro della Sanità … è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
Questa norma ha avuto a volte un’interpretazione ristretta, “giacché si è ritenuto che essa significasse semplicemente che sul lavoro è vietato somministrare o assumere bevande alcoliche o superalcoliche”. Ma - continua il relatore – “non occorre molto acume per capire, già dall’incipit dell’articolo, che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortunio… il legislatore si preoccupa di evitare non solo che sul lavoro non si beva ma soprattutto che non si lavori in condizioni menomate di vigilanza e di attenzione”. Se così non fosse si provocherebbe “la paradossale conclusione che basterebbe ubriacarsi prima di aver vacato l’ingresso del luogo di lavoro, e non dopo, per sfuggire alla sanzione”.

La seconda norma è invece il provvedimento 16 marzo 2006 che contiene l’Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche emanata ai sensi del 1° comma dell’art. 15 della Legge 125.
Un elenco di 14 attività lavorative che “presenta sorprendenti assenze, giacché l’esperienza suggerisce che sono presenti gravi rischi derivanti dall’assunzione di alcol anche in attività diverse da quelle elencate”.

Riguardo all’attuazione di queste norme, Deidda fa riferimento a diverseinterpretazioni “non sempre logicamente inappuntabili”.
Ad esempio “si è sostenuto che la sorveglianza relativa all’assunzione di alcol può esser fatta solo quando all’interno dell’azienda sia stato già nominato il medico competente in relazione ad altre tipologie di rischi e che non si possa procedere ai controlli previsti dalla legge se non esistono contemporaneamente altri rischi per i quali sia obbligatoria la nomina del medico competente”.
“Interpretazione davvero balzana” – continua – “dal momento che ai sensi del primo comma dell’art. 41 la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. E non ci sono dubbi che la “legge 125, espressamente applicabile ai luoghi di lavoro, sia una norma vigente che espressamente assegna il compito di procedere ad esame alcolimetrico al medico competente”. Non si può dunque negare “che nelle attività lavorative espressamente indicate dalla norma la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria”.

Il procuratore ci ricorda che l’esame approfondito delle norme vigenti ci dice “senza alcun dubbio”:
- “che il legislatore considera il rischio derivante dall’assunzione dell’alcol in tutte le sue forme come pregiudizievole per la sicurezza e per l’igiene del lavoro;
- che per particolari attività lavorative l’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche determina un elevato rischio di infortuni sul lavoro o per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi e attribuisce all’autorità amministrativa il potere di individuare le attività lavorative per le quali è previsto l’obbligo di controllo e di sorveglianza;
- che la sorveglianza sanitaria per l’assunzione da parte dei lavoratori di bevande alcoliche e superalcoliche deve essere effettuata dal medico competente o dai medici del lavoro appartenenti all’organo di vigilanza delle ASL”.

Da queste conclusioni deriva l’obbligo del medico competente di “procedere alle visite e ai controlli alcolimetrici tutte le volte che il datore di lavoro o un suo delegato gli segnalerà una possibile assunzione di bevande alcoliche da parte dei lavoratori addetti alle particolari lavorazioni come sopra individuate”. Inoltre consegue l’obbligo del medico di “pronunziarsi sull’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni assegnate e di emettere un giudizio di inidoneità temporanea tutte le volte che il lavoratore non appaia in grado di svolgere le sue mansioni senza rischio per sé o per altri”.
E si conferma che “il datore di lavoro ha il potere-dovere di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria per il rischio alcol, sia con esami programmati sia con accertamenti a sorpresa, sia in fase preventiva, sia in fase preassuntiva”.

L’intervento successivamente tratta anche il problema del consenso del lavoratore agli accertamenti previsti dalla Legge 125 e la rilevanza giuridica dei livelli di alterazione provocati dall’alcool.

Si conclude indicando che se “le interpretazioni e le prassi correnti sono fortemente condizionate da alcune esigenze pratiche che consigliano grande prudenza”, il compito del giurista “è quello di ricordare che il luogo di lavoro non è il luogo nel quale possa trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche pericolose per la propria salute, perché tale libertà va contemperata col diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a causa del comportamento alterato dall’assunzione di sostanze alcoliche, tenuto da altri lavoratori”.
Si ricorda inoltre che il comma 4-bis dell’art. 41 (il futuro accordo in conferenza Stato-Regioni) offre “un’occasione unica per mettere ordine e razionalità in una materia che finora ha visto molte e disordinate incursioni di amministratori locali, di medici del lavoro, di teorici della sobrietà e di appassionati cultori del buon vino”.

“Il punto di vista del giurista: obblighi dei diversi soggetti e aspetti contrattualistici”, a cura del procuratore Dr. Beniamino Deidda, intervento al convegno “Alcol e lavoro. analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore” (formato PDF, 269 kB).
http://www.puntosicuro.it/it/ps/v...oni-della-normativa-art-10059.php

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  • Re: sorveglianza sanitaria per alcool-dipendenza
  • (28/02/2011 16:55)

pinco_p il 27/02/2011 04:43 ha scritto:
[cite]nofertiri9 il 26/02/2011 09:50 ha scritto:

Se aspetta, come lavoratore, l'attenzione di dubini, mi sa che l'attesa sarà lunga.
Io però posso darle qualche indicazione sulla sua CDT che tante rogne le ha provocato. Ho seguito un caso analogo, 2,1-2,2% sempre, nemmeno una birretta per sbaglio la domenica. E anche MCV > 92, mentre le gamma-gt risentivano solo dell'alimentazione "pesante", con dieta a basso tenore di grassi precipitavano da 40-45 sino a normalissimi 23-25.
Soggetto, forte fumatore (donde il MCV alto) e pregresso HAV in età adolescenziale: i danni epatici anche blandi ma a carattere cronico e l'abitudine al fumo possono comportare una desialazione maggiore della transferrina.

E' più di un anno che occasionalmente entro nel forum da semplice spettatore , e ringrazio tutti per le utili informazioni che sono riuscito a raccogliere , ma MAI mi sono permesso di portare il mio caso sul forum . In questa circostanza ho deciso di farlo per far notare all'Avv. le REALI problematiche sul campo di una normativa che mostra diverse lacune in materia di SS per l'alcol-dipendenza! Che mi siano stati negati dei diritti o sia semplicemente sfortunato il succo non cambia , io con una periodicità differente dai miei colleghi sono COSTRETTO ( da quasi 2 anni )a presentarmi davanti al MC ( pena il licenziamento ), che oramai non mi chiede quasi più nulla e forse tra poco incominceremo a parlare di calcio , tirare su la manica e farmi sbucazzare sempre per gli stessi esami che risultano sempre con lo stesso valore, infatti gli ho detto che se vuole aspettare di vedere negativizzati certi valori fa prima a farmi un trapianto di fegato !(non so perchè ma questa mia affermazione l'hà un pò irritato )
A causa delle stesse lacune sulla normativa mi sono visto sbattere la porta in faccia dall'UPG di competenza e dal RLS aziendale a me tutto questo non sembra normale in uno stato democratico !
Ho letto l'intervento di un medica che diceva " preferisco essere convocato da un giudice per irregolarità nei confronti di un lavoratore piuttosto che essere convocato perchè un lavoratore da me sorvegliato abbia commesso un grave incidente " questa secondome è la regola che tra RISCHIO MAGGIORE e RISCHIO MINORE si scelga quella del RISCHIO MINORE ( sentir parlare di rischio maggiore e rischio minore in una normativa sulla sicurezza è abbastanza ironico ) e penso che sia la scelta del medico che mi ha visitato !

Questo è un forum di medici e io non lo sono per cui così come sono entrato in punti di piedi ora me ne esco .
Ringrazio tutti per l'attenzione e in particolar modo a chi mi ha risposto!
Auguro a tutti un buon lavoro !

A proposito di lunga attesa:
http://www.medicocompetente.it/fo...ata-tossicodipendenza-e-alcol.htm

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