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REGIONE LAZIO DATI AGGREGATI

Questo argomento ha avuto 30 risposte ed è stato letto 5230 volte.

barbarag

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  • Re: REGIONE LAZIO DATI AGGREGATI
  • (09/03/2009 19:01)

Buonasera a tutti.
Volevo chiedere alcune delucidazioni, visto che ormai navigo nel buio più totale.
1) Ho appena preso un nuovo incarico per una azienda che mi ha subito dato l'allegato 3 b da riempire per l'anno precedente: ma non spetta al MC uscente?
2) Ho cessato l'incarico per alcune aziende a metà 2008: come devo fare per l'allegato 3 b: lo compilo per una parte o spetta al MC che ha fatto le restanti visite
Ringrazio anticipatamente per le risposte

Pennacchio

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  • Re: REGIONE LAZIO DATI AGGREGATI
  • (10/03/2009 00:02)

Non possiamo trasmettere dati di aziende di cui non siamo più MC.

Per la privacy possiamo adottare (in attesa che qualcuno ci illumini)la trsmissione delle informazioni (usando rigidamente il modello della legge)identificando l'azienda con un codice che conserviamo noi e che potremmo inviare all'ASL quando ci daranno tutte le sicurezze e le porcedure per l'invio...almeno ottemperiamo!! Conoscendo la legge, al di là delle dissertazioni possiamo sempre trovare qualcuno che ci dica: " non invio = sanzione".
Per gli indirizzi (lo so che non è molto) ma l'unico sito ufficiale nazionale che riporta tutti gli indirizzi ASL (almeno quello che ho trovato io) è il seguente (non mi assumo alcuna responsabilità):
http://www.ministerosalute.it/infoSalute/atlanteHome.jsp?menu=atlante.

barbarag

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  • Re: REGIONE LAZIO DATI AGGREGATI
  • (10/03/2009 08:00)

Ti ringrazio tantissimo.
Ho lavorato per circa 2 mesi presso delle società di servizio ed i miei incubi sono nati proprio da quelle poche visite 8n° 50 dip sparsi per 24 società) di cui non ricordo quasi i nomi. Inoltre loro si sono qusi dileguati nel momento in cui ho chiesto di darmi i dati per l'alegato 3b.
Mi hai tolto un macigno
Buona giornata

bernardo

bernardo
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  • Re: REGIONE LAZIO DATI AGGREGATI
  • (11/03/2009 16:43)

p.nacci il 06/03/2009 11:43 ha scritto:


beati voi nel Lazio qui in Lombardia qualche Direttore Dipartimento Prevenzione sul sito internet della propria ASL fornisce chiara indicazione ai MC di inviare relazione esclusivamente sotto forma dello schema del Coordinamento Regionale (leggerete dopo "esclusivamente è in carattere grassetto e pure sottolineato" !!!) a me non sembra un invito ma un bel ordine !!

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione può dare ordini solo ai propri dipendenti. Agli altri (secondo me però solo ai datori di lavoro e non ai Medici Competenti, interessante quaestio da esaminare..) può dare disposizioni, che peraltro sono ricorribili.
Quindi, rebus sic stantibus, eventuali sanzioni sono prevedibili (salvo proroghe e successive modifiche o addirittura, come non improbabile, abrogazioni) solo per mancato invio delle comunicazioni previste dall'allegato 3b e secondo quel modello. L'uso di griglie di qualsiasi natura è squisitamente facoltativo (anzi, secondo alcuni addirittura illegale) salvo disposizione individuale a ciascun MC, ricorribile (e secondo me, ripeto, illegittima, in quanto le disposizioni dovrebbero essere atti da attuarsi esclusivamente nei confronti del Datore di Lavoro). Non essendo un obbligo previsto dalla legge (l'uso della griglia) non si applica in questo caso la prescrizione.

Gipsy

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  • Re: REGIONE LAZIO DATI AGGREGATI
  • (11/03/2009 23:31)

In realtà la stessa domanda l'ho posta a diverse asl in toscana e mi hanno risposto che avendo avuto delle ditte la cui nomina è scaduta il 31.12.2008 e non più rinnovata, devo essere io in qualità di MC del 2008 a preparare le "graticole".
Di fatto devo ancora iniziare a farlo...

Piccolofalco

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  • Re: REGIONE LAZIO DATI AGGREGATI
  • (12/03/2009 19:47)

siamo tenuti all'invio dei dati come previsto dall'allegato 3b del decreto
altro non dobbiamo fare
non perdete tempo con le griglie

ettore

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  • Re: REGIONE LAZIO DATI AGGREGATI
  • (13/03/2009 17:37)

Gipsy il 11/03/2009 11:31 ha scritto:
In realtà la stessa domanda l'ho posta a diverse asl in toscana e mi hanno risposto che avendo avuto delle ditte la cui nomina è scaduta il 31.12.2008 e non più rinnovata, devo essere io in qualità di MC del 2008 a preparare le "graticole".
Di fatto devo ancora iniziare a farlo...

Salve,
il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome ha risposto al seguente quesito:
" Qualora in una stessa Ditta si dovessero alternare più medici nel corso di un anno,a chi spetta inoltrare le informazioni richieste ex art.40 Dlgs 81/08?"
RISPOSTA :
"Premettendo che i dati richiesti sono quelli relativi alla impresa e devono essere trasmessi entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento si ritiene logico che sia l’ultimo medico competente che svolge la propria opera per l’impresa a trasmettere le informazioni richieste".
Da ciò si deduce che tu non dovresti inviare il famigerato allegato, tale incombenza è a carico del M-C- sub entrante.
Che ne dici?.
Ciao!

remix

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  • Re: REGIONE LAZIO DATI AGGREGATI
  • (13/03/2009 18:04)

ettore il 13/03/2009 05:37 ha scritto:

il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome ha risposto al seguente quesito...

Potresti gentilmente rendere noto in quale contesto il Coordinamento Tecnico ha fornito risposte e se queste sono ufficiali ed accessibili a tutti?
Grazie.

ettore

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  • Re: REGIONE LAZIO DATI AGGREGATI
  • (14/03/2009 12:19)

remix il 13/03/2009 06:04 ha scritto:


Potresti gentilmente rendere noto in quale contesto il Coordinamento Tecnico ha fornito risposte e se queste sono ufficiali ed accessibili a tutti?
Grazie.

Con piacere!
Il file è allegato alla "grata" per la modalità di raccolta dello SPISAL dell'ASL SA/2.
Lo trasmetto integralmente:
Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome Art. 40 Decreto legislativo 81/08
Prime indicazioni applicative
Presentazione
L’art. 40 D.Lgs. 81/08 prevede che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmetta, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di
genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello in allegato 3B. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a loro volta sono tenute a trasmettere all'ISPESL le informazioni aggregate dalle Aziende sanitarie locali.
Lo schema per la raccolta delle informazioni unico per tutto il territorio nazionale si è reso necessario affinché i dati richiesti potessero omogeneamente raccoglibili, schematizzabili,aggregabili ed utilizzabili.
Lo schema attualmente proposto, costruito sulla base dei contenuti minimi indicati nell’Allegato 3B consta di elementi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa in quanto con quelli elencati "grezzamente" nel suddetto allegato non sarebbe stato possibile elaborare alcun dato epidemiologico: il fine di questo flusso informativo è infatti sia quello della mappatura dei rischi occupazionali del territorio, che della messa a punto di quella
dei danni da lavoro, in particolare relativamente alle malattie professionali e alle differenze di genere.
Si ritiene che questo schema possa essere utilizzato per la fase di avvio del flusso informativo, e quindi per la trasmissione dei dati relativi all’anno 2008, ma che in prospettiva si possa usare uno strumento informatico (software), che semplifichi sia la fase di raccolta da parte del medico competente che la fase di aggregazione ed
elaborazione dei dati da parte delle istituzioni pubbliche coinvolte (ASL, Regioni, ISPESL).
La finalità di queste annotazioni è quella di fornire una prima serie di indicazioni operative,suscettibile di perfezionamento, che possa coadiuvare i medici competenti nella compilazione dei dati richiesti.

Si è mirato perciò a risolvere quelli che si ritiene possano essere i più comuni quesiti (F.A.Q) proponibili, ribadendo che pur volendo essere queste indicazioni temporanee sono comunque utilizzabili in questa fase “sperimentale” di invio dei dati ed hanno l’obiettivo di
indicare i percorsi corretti affinchè i suddetti dati possano essere realmente e correttamente aggregabili ed utilizzabili ai fini sopra citati.
1. La comunicazione delle informazioni ex art. 40 Dlgs 81/08 deve essere fatta solo per le ditte visitate dopo il 15 maggio 2008 o per tutte le imprese per le quali un medico competente è stato nominato per la sorveglianza sanitaria?
Non essendo tale obbligo presente nella normativa precedente, le informazioni obbligatoriamente da trasmettere sono quelle relative alle imprese nelle quali il medico competente ha svolto la propria opera successivamente alla entrata in vigore del D.lgs 81/08 e cioè dal 15 maggio 2008.
2. Qualora nell’anno di riferimento della comunicazione non è stata effettuata alcuna visita medica, è comunque obbligatorio inviare le informazioni richieste ex art.40 Dlgs 81/08?
No
3. Qualora in una stessa Ditta si dovessero alternare più medici nel corso di un anno, ha chi spetta inoltrare le informazioni richieste ex art.40 Dlgs 81/08?
Premettendo che i dati richiesti sono quelli relativi alla impresa e devono essere trasmessi entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento si ritiene logico che sia l’ultimo medico competente che svolge la propria opera per l’impresa a trasmettere le
informazioni richieste.
4. Cosa si intende per numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (dato 24)
Il numero dei soggetti per i quali a prescindere dalle periodicità, la normativa vigente, le direttive europee e le indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro, viene sottoposto a sorveglianza sanitaria.
5. Chi deve essere conteggiato nel numero lavoratori visitati nell’anno (dato 25)
Il numero dei soggetti per i quali la normativa vigente, le direttive europee e le indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro, viene sottoposto a sorveglianza sanitaria sommato al numero dei soggetti visitati in
seguito a loro richiesta per i quali il medico competente abbia ritenuto tale richiesta correlata ai rischi lavorativi.
Note
Il numero di lavoratori esposti a stress lavoro correlato sarà chiaramente possibile identificarlo solo successivamente alla valutazione di tale fattore di rischio attualmente prorogata al 16 maggio 2009
CREDITS
Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro composto da:
Attilio Businelli (Regione Liguria)
Alfonso Cristaudo (Regione Toscana)
Armando Masucci(Regione Campania e regioni centro sud)
Davide Ferrari (Regione Emilia-Romagna)
Paolo Galli (Regione Emilia-Romagna)
Roberta Stopponi (Regione Marche)."
Ciao!

remix

remix
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  • Re: REGIONE LAZIO DATI AGGREGATI
  • (14/03/2009 18:05)

ettore il 14/03/2009 12:19 ha scritto:

...Il file è allegato alla "grata" per la modalità di raccolta dello SPISAL dell'ASL SA/2...

Grazie ancora ad Ettore.
In effetti il link della ASL SA/2 dove poter consultare direttamente le “Prime indicazioni applicative” è il seguente:
http://www.aslsalerno2.it/web/con...BEA1156/art_40_dlgs_81_08_faq.pdf

In quanto il documento di notevole interesse ed utilità, oltre che significativo di un evidente ed apprezzabile intento di semplificazione, sarebbe tuttavia auspicabile che (sempre che abbia caratteristiche di ufficialità) sia reso noto al più presto, in maniera diffusa, e da fonti istituzionali che, alla stregua di quanto fatto dalla ASL SA/2, possano “legittimare” i Medici Competenti a tenerne conto come “Libretto d’uso” nella compilazione della “griglia” cui esso fa riferimento.
Soprattutto, come “Libretto d’uso” valido su tutto il territorio, altrimenti si corre il rischio di vanificare l’intento di introdurre l’utilizzo della griglia come strumento a garanzia della omogeneità nella trasmissione e nella lettura dei dati.

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