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CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA, PASSAGGIO DI DIPENDENTI E MEDICO COMPETENTE.

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 3412 volte.

Kalvin49

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Crotone
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1
  • CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA, PASSAGGIO DI DIPENDENTI E MEDICO COMPETENTE.
  • (20/12/2015 17:17)

Buonasera,

siamo una medio-piccola realtà aziendale che ha recentemente ceduto un ramo d'azienda, cessione in seguito alla quale, per il tipo di mansioni dei dipendenti a noi rimasti, è venuto meno per noi l'obbligo di avvalerci di un MC.

I nostri ex-dipendenti, a seguito della cessione, sono passati ad altro datore di lavoro, ed anche il medico competente - che una volta lavorava per noi - segue attualmente i nostri ex-dipendenti per conto del nuovo datore che ha acquistato il ramo d'azienda.

Preciso che l'immobile in cui si trovava la sede dell'azienda è passato di proprietà insieme al resto. Naturalmente in tali locali erano conservate, sotto la responsabilità del predetto MC, anche le cartelle sanitarie dei nostri ex-dipendenti.

Ora vi pongo il quesito: a chi spetta la legittima detenzione e conservazione dei fascicoli sanitari dei nostri ex-dipendenti passati al nuovo datore di lavoro?

Abbiamo letto quanto disponde il D.lgs 81/2008 e sentito il nostro RSPP: non sembra che il nuovo datore e/o il suo (una volta nostro) MC siano titolati a trattenere tali documenti...: in fondo, quei dipendenti una volta erano nostri e secondo noi, anche se il MC è rimasto lo stesso, non presta più la sua opera per noi e quindi ora dovrebbe dovuto restituirci quei fascicoli come prescrive la legge.

Gradirei un confronto con voi giusto per farmi un'idea. Abbiamo già sentito un paio di consulenti ma dicono che un conto è la teoria, un altro è la pratica e che quasi nessuno segue alla lettera la norma.

Siamo piuttosto confusi... vi ringrazio per qualsiasi spunto vogliate darmi.

alessandrociberti

alessandrociberti
Provenienza
Massa Carrara
Professione
Medico del Lavoro Competente
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194
  • Re: CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA, PASSAGGIO DI DIPENDENTI E MEDICO COMPETENTE.
  • (24/12/2015 10:21)

L'articolo 25 alle lettere D ed E risponde alle vostre domande:

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196
(N)
, e con salvaguardia del
segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli
fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni
del presente decreto;

Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)

bernardo

bernardo
Provenienza
Parma
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
1018
  • Re: CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA, PASSAGGIO DI DIPENDENTI E MEDICO COMPETENTE.
  • (02/01/2016 17:22)

In caso di cessione di ramo d'azienda, e non di cessazione di attività dell'Azienda, l'Azienda subentrante diventa proprietaria di tutta la documentazione inerente l'attività ceduta, quindi anche della documentazione sanitaria.

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