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lavoratrici in gravidanza e visite preassuntive

Questo argomento ha avuto 7 risposte ed è stato letto 8541 volte.

berto

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  • lavoratrici in gravidanza e visite preassuntive
  • (14/03/2012 18:52)

Cari colleghi mi trovo in difficoltà: ieri ho visitato una donna di 43 anni che deve essere assunta presso un'azienda che seguo come MC che si occupa di bonifiche minerarie; la sig.in buon stato di salute mi ha detto di essere in gravidanza alla 15 settimana(nessun altro ne è a conoscenza); la sig dovrebbe lavorare in un ambiente dove oltre a composti chimici, strumenti a rd ionizzanti e VDT; che fare? Renderla idonea non adibendola a tutta una serie di mansioni temporaneamente...oppure, l'azienda la manda in preassunzione...e se la rendo non idonea del tutto ...e farle perdere un lavoro a tempo indeterminato...ma si può discriminare una lavoratrice perchè in gravidanza? aiuto! datemi il vostro parere o esperienza grazie

alessandrociberti

alessandrociberti
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Massa Carrara
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  • Re: lavoratrici in gravidanza e visite preassuntive
  • (14/03/2012 19:33)

La situazione non è delle migliori, infatti a rigor di legge le visite secondo l'art.41 NON DEVONO essere utilizzate per accertare lo stato di gravidanza.
Ora appare evidente che tu non hai operato in modo da accertare uno stato di gravidanza, ma ti è stato invece detto...però in caso di contestazione qualcuno potrebbe anche affernare che tu hai accertato uno stato di gravidanza in fase preassuntiva...
Io quindi la fare idonea temporaneamente con le limitazioni che anche tu giustamente elencavi, anche perchè troverei poco giustificabile da un punto di vista medico una non idoneità permanente o una non idoneità temponanea essendovi anche nell'elenco di adibizioni possibili il VDT.

Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.
(Jacques-Yves Cousteau)

dr.alesiani

dr.alesiani
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  • Re: lavoratrici in gravidanza e visite preassuntive
  • (14/03/2012 20:02)

Caro, è veramente una situazione che a “crearla ad arte” sarebbe stato anche molto difficoltoso”
Riflettiamo con il buon senso e la legge.
La persona è stata informata/formata sui rischi lavorativi da parte del RSPP, prima di inviartela a visita?
Se NO dovrebbe essere fatto ; Se SI la stessa lavoratrice avrebbe dichiarato , edotta e conscia dei pericoli , la sua non possibilità lavorativa.
Ora mi viene anche il dubbio che il DL ( o chi per lui) essendo a conoscenza dei rischi riportati dalla lavoratrice, ed avendo disponibile una donna di 42 anni, avrà pensato che “…. 42.anni….non pericolo di eventuali gravidanze..perché no? Magari è validissima”
La patata bollente passa a te.
Secondo me tu non puoi farla idonea…… seppur vero che non puoi accertare gravidanza in preassunzione, è pur vero che , per coscienza e ,soprattutto, per scienza, non puoi metterla in quell’ambito lavorativo.
Inoltre , ragioniamo su “ non accertamento di gravidanza in fase preassuntiva”… ma tu mica le hai fatto o proposto un BHCG !!!!! (proibito!!!), tu le hai raccolto solo l’anamnesi fisiologico-ostetrica e se lei ha dichiarato , tu non puoi che prenderne atto e tirare le dovute conclusioni ………………..= inidonea,temp.inidonea…. quello che vuoi, ma questa lavoratrice, li , in quell’ambiente, non può starci. =.
Io come penserei di comportarmi, te lo dico, ma non è detto che sia la cosa esatta, però la reputo la migliore.
Parlato con la signora, spiegato lo stato di fatto, registrato in cartella, prima della emissione del certificato, se la stessa è d’accordo , la accompagnerei all’ufficio HR.
Per inciso ti ricordo anche che per le lavoratrici c’è l’obbligo di comunicare lo stato di gravidanza entro dei tempi codificati, ma se sono esposte a rischi specifici per la gestazione, le stesse ne devono dare comunicazione IMMEDIATA all’azienda.

Mario

giancarlo

giancarlo
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  • Re: lavoratrici in gravidanza e visite preassuntive
  • (15/03/2012 08:08)

La lavoratrice non ha l'obbligo mal'art.6 del DL 151/2001 cita " il presente capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio , GHE HANNO INFORMATO il datore di lavoro del proprio stato ....."mentre è DOVERE DEL DATORE DI LAVORO la valutazione dei rischi e l'informazione ( art.11 DL 151) per le lavoratrici e ricorderei anche le ultime due righe dell'art. 1 del DL 81/08.
Ho sempre pensato e scritto che la " preassuntiva " dell'art. 41 fosse " poco lecita" perchè costringe un cittadino , non ancora dipendente e quindi senza nessun rapporto di lavoro , ad essere obbligato a farsi visitare da un medico non scelto da lui ma soprattutto , e penso che nel caso tuo ci sia poco dubbio,diventa discriminatoria .
rquesto è il " peccato originale " che fa si che qualunque scelta si prenda si rischia di commettere un illecito
FORSE ragionerei come se fosse una visita preventiva

riguarderei bene il DVR nella parte ( se c'è ,e se non c'è integrerei) della conseguenza della valutazione ( art.12 DL 151/01 ) e delle soluzioni previste in caso di lavoratrici, in particolare , per il tuo caso , il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia ecìvitata , MODIFICANDONE TEMPORANEAMENTE LE CONDIZIONI O L'ORARIO DI LAVORO ".

Comma 2 ove la modifica dele condizioni o dell'orario non si apossibile per motivi organizzativi o produttivi , il datore .di lavoro applica l'art.7 DANDONE CONTESTUALMENTE INFORMAZIONE SCRITTA AL SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO "
Tutto questo sarebbe dovuto essere stato fatto a prescindere dal caso specifico ma solo per il fatto di avere come dipendenti delle lavoratrici.Inoltre tutto ciò deve avere come vincolo il fatto che la lavoratrice informi il datore di lavoro dello stato di gravidanza .
Quindi ,
1) se è possibile Idoneità temporanea come addetta al VDT adottando le misure necessarie per evitare l'esposizione al rischio chimico e RD ionizzanti ( magari fornendo una postazione VDT confinata ) e dovuta informazione circa i diritti dei lavoratori e in particolare delle lavoratrici
FORSE!!!
PS In attesa dei chiarimenti del decreto sempolificazioni sulle lavoratrici madri

maxmd

maxmd
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  • Re: lavoratrici in gravidanza e visite preassuntive
  • (15/03/2012 08:53)

Onestamente non vedo tutti questi problemi, io la risolverei diversamente e in modo più semplice.
Idonea alla mansione(anche perchè il MC NON può accertare stati di gravidanza).
La signora viene assunta e contestualmente all'assunzione il ddl ha l'obbligo di formare e informare la lavoratrice circa il normato della 151.
A quel punto, senza effettivamente mai essere esposta a rischio professionale, la lavoratrice informerà il ddl del suo stato di gravidanza e si rivolgerà alla DTL per l'astensione.
Farà la sua gravidanza traquilla a casa e dopo il puerperio riprenderà l'aatività lavorativa.
(e il bimbo ringrazierà...)
Cordialità

ariale9699

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  • Re: lavoratrici in gravidanza e visite preassuntive
  • (15/03/2012 10:49)

Concordo e ricordo che solo in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti la lavoratrice assunta ha l'obbligo di informare entro 5 gg il ddl dello stato di gravidanza negli altri casi non vi è obbligo temporale .

maxmd il 15/03/2012 08:53 ha scritto:
Onestamente non vedo tutti questi problemi, io la risolverei diversamente e in modo più semplice.
Idonea alla mansione(anche perchè il MC NON può accertare stati di gravidanza).
La signora viene assunta e contestualmente all'assunzione il ddl ha l'obbligo di formare e informare la lavoratrice circa il normato della 151.
A quel punto, senza effettivamente mai essere esposta a rischio professionale, la lavoratrice informerà il ddl del suo stato di gravidanza e si rivolgerà alla DTL per l'astensione.
Farà la sua gravidanza traquilla a casa e dopo il puerperio riprenderà l'aatività lavorativa.
(e il bimbo ringrazierà...)
Cordialità

annuscor

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  • Re: lavoratrici in gravidanza e visite preassuntive
  • (15/03/2012 11:01)

Attenzione al rispetto dei diritti delle donne. Una lavoratrice non può essere discriminata e quindi non assunta per lo stato gravidico. Né il DL può utilizzare il giudizio del MC per selezionare le donne non gravide. Conclusione: La lavoratrice (se non sussistono altre patologie) è idonea alla mansione e il DL deve assumerla ma, nel contempo, deve adottare tutte le procedure di Legge per la tutela della gravidanza: non esposizione a rischio per la gravidanza o , se è il caso, astensione anticipata dal lavoro nella impossibilità di trovare un posto adeguato. Ma la lavoratrice viene assunta e mantiene la regolare retribuzione.
A me è capitata un esperienza simile, in una azienda pubblica, ho emesso giudizio di idoneità con limitazione per i fattori di rischio specifici fino a sette mesi dopo il parto, ho spiegato al DL che la lavoratrice non poteva essere discriminata per lo stato gravidico ma solo tutelata: quindi assunzione e cambio di mansione temporanea. La tutela della gravidanza è un valore collettivo che deve riguardare tutti i cittadini e non si può scaricare sulla donna tale situazione. La normativa di tutela va in questa direzione

bernardo

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  • Re: lavoratrici in gravidanza e visite preassuntive
  • (15/03/2012 20:27)

Non è una cosa così complicata: idoneità con divieto di adibire la lavoratrice alle lavorazioni vietate dal D.Lgs. 151/01.
L'unica "procedura" è acquisire la certificazione del ginecologo dello stato di gravidanza. A questo punto la palla passa al Datore di Lavoro che, se non l'assumesse, avrebbe delle grane serissime, dato che la volontà di assumere c'è, e l'unica ragione di non assumere sarebbe lo stato di gravidanza. Non esiste il problema dell'accertamento dello stato di gravidanza, perché non è quella la finalità della visita, ma lo stato di gravidanza è emerso durante la visita per comunicazione della lavoratrice ma anche (a me è successo) per "evidente" stato di gravidanza (addome gravidico di 5 mesi in una stagionale che non aveva detto nulla per paura di non essere assunta). Anche in questo caso la lavoratrice è stata addetta ad altre mansioni non a rischio per il periodo rimanente.

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