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visite di "preassunzione"

Questo argomento ha avuto 13 risposte ed è stato letto 11660 volte.

ritamak

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13
  • visite di "preassunzione"
  • (09/07/2007 12:00)

scusatemi sono neospecializzata ed ho un dubbio a cui non so darmi una risposta: la visita cosidetta "preassuntiva" oltre la Asl puo' essere eseguita dal medico del lavoro? se si deve essere il medico competente di quella ditta? o puo' essere eseguita solo da un medico del lavoro qualsiasi?

timoteo

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57
  • Re: visite di "preassunzione"
  • (09/07/2007 22:45)

Buonasera a tutti, non so se anche ad altri è capitata la stessa cosa ma si è mi sono sentito richiedere da alcuni ispettori del lavoro le visite preassuntive anche per lavoratori non apprendisti o minori.
Quando ho fatto presente che forse si equivocava tra visite preventive e preassuntive ed ho proposto che tale richiesta fosse messa per iscritto,il tutto si è risolto in niente
Mi sono perso qualcosa ed ora il medico competente aziendale è autorizzato a visitare anche i non dipendenti, oppure c'è solo un equivoco alla base di tutto?

Quadrini

Quadrini
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122
  • Re: visite di "preassunzione"
  • (10/07/2007 09:50)

Sembra incredibile, ma ancora a distanza di anni si fà confusione tra visite preventive e visite preassuntive. Cerchiamo di fare chiarezza una volta per tutte:
1) Le visite preassuntive non sono previste dal D.L. 626/94 e succ., pertanto non si devono eseguire in nessun caso;
2) Le visite preventive, previste dal D.L. 626/94 e succ., devono essere eseguite, a cura del medico competente nominato dall'Azienda, dopo l'assunzione del lavoratore e prima di essere adibito alla mansione specifica;
3)Gli apprendisti minori,dove vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria, devono essere sottoposti a visita medica da parte del Medico Competente nominato dall'Azienda, prima della sua assunzione per il rilascio del certificato di Idoneità con il quale l'Apprendista può essere assunto.Successivamente deve essere sottoposto a visita preventiva per il giudizio di Idoneità specifico alla mansione a cui viene adibito;
4) gli apprendisti minori da assumere in aziende che non hanno l'obbligo della sorveglianza sanitaria devono essere visitati, prima dell'assunzione da un medico del lavoro delle strutture pubbliche ( ASL);
5) gli apprendisti maggiorenni,possono essere assunti senza visita medica, ma dopo l'assunzione sono sottoposti alla visita preventiva.
Queste a grandi linee sono le certezze a cui deve ottemperare il Medico competente.
Lascio ad altri eventuali integrazioni da me omesse.

claudiog

claudiog
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  • Re: visite di "preassunzione"
  • (10/07/2007 13:42)

D'accordo in linea di massima con Quadrini anche se la giurisprudenza si è espressa recentemente in maniera diversa sulla visite preassuntive, legittimandole in qualche modo ( ma in questo paese certezze legali ce ne sono poche..).
Aggiungo per quanto mi riguarda che alla visita del minore deve essere presente un genitore e deve essere già in mio possesso il doc. di valutazione del rischio per il minore (che è strettamente personale e solo alla sua futura occupazione riferito).

dellarossa

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  • Re: visite di "preassunzione"
  • (11/07/2007 09:39)

Effettivamente questo argomento non l'ho mai amato: visite preassuntive. Il D.L. 626/94 e succ. non le prevede, ma nemmeno le vieta. Effettuare una visita preassuntiva configura un illecito? In linea teorica sembrerebbe logico verificare l'idoneità di un lavoratore alla mansione prima che questi la intraprenda e quindi prima che egli venga assunto "in qualità di ....". Una volta assunto, in caso di non idoneità dovrebbe venir destinato ad altra mansione o, soprattutto nelle piccole aziende che non hanno altre mansioni disponibili, venir licenziato. Resto in attesa del vostro parere. Buona giornata.

billi

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  • Re: visite di "preassunzione"
  • (11/07/2007 10:05)

argomento gia' affrontato piu' volte nel forum. Riporto una mia risposta precedente.
Re: visite pre-assuntive (25/04/2007 17:05) Sfogliando gli articoli del passato del sito ne ho trovato uno molto interessante sul tema, che riprende una sentenza della Corte di Cassazione

..."Proseguono poi ricordando come "anche la giurisprudenza aveva riconosciuto la possibilità d'un controllo anteriore all'assunzione (Cass. 22.3.1986 n.2039; Cass. 4.5.84 n.2729; Cass. 4.10.85 n.4807 aveva ritenuto ammissibile in controllo datoriale preventivo anche al fine dell'assegnazione del lavoratore a mansioni meglio compatibili con le sue condizioni fisiche e di salute)".

Una affermazione di grande importanza si ritrova al punto 7: "Nell'ambito d'una ragione normativa che conferisce al datore una diretta funzione di controllo, e nelle continuità con la preesistente disciplina (art.20 terzo comma della Legge 18.4.68 n,482), deve essere letto lo spazio temporale dell'accertamento previsto dal citato art.16: l'accertamento può essere disposto sia prima dell'assunzione che nel corso del rapporto (in occasione dell'assegnazione di nuove mansioni). E questa ampiezza temporale, parte integrante della ragione normativa, è adeguatamente espressa dalla lettera della disposizione attraverso l'ampia parola preventivi, comprensiva dell'ipotesi d'un accertamento anteriore alla costituzione del rapporto e dell'ipotesi d'un accertamento effettuato nel corso del rapporto di lavoro e prima dell'assegnazione d'una nuova mansione (al fine di valutare l'idoneità del lavoratore a svolgerla). In tal modo l'accertamento preventivo non s'identifica con l'accertamento preassuntivo, bensì in sé lo ricomprende (come una delle sue specifiche ipotesi). Anche prima della costituzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha pertanto la facoltà di disporre, a mezzo del proprio medico aziendale, un accertamento dell'idoneità del lavoratore a svolgere una specifica mansione. Al datore di lavoro resta ovviamente precluso il potere di strumentalizzare l'accertamento preventivo al fine di eludere l'obbligo di assunzione. Nell'ambito di questa preclusione le legge non prevede, tuttavia a carico del datore l'onere di indicare al lavoratore (con l'atto con cui comunica la predisposizione dell'accertamento preventivo) una specifica mansione [...] l'accertamento può essere disposto senza che la mansioni siano formalmente assegnate. Poiché, tuttavia, al datore di lavoro è consentito l'accertamento dell'idoneità del lavoratore ad una specifica mansione, in sede di espletamento dell'accertamento preassuntivo la mansione, pur non formalmente assegnata, deve essere individuata. E nulla esclude che la mansione, pur individuata, sia comunicata al lavoratore solo all'atto stesso della visita".

La conclusione della Suprema Corte è perentoria: "È pertanto da affermare che l'accertamento previsto dall'art.16 lettera b del D.Lgs 626/94, disposto dal datore di lavoro a mezzo di un medico dipendente della stessa azienda (e diretto a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore invalido è destinato, ai fini della valutazione della sua idoneità ad una mansione specifica) può essere effettuato anche prima dell'assunzione del lavoratore stesso; ed il datore, nel comunicare al lavoratore la predisposizione dell'accertamento, non ha l'obbligo di comunicargli contestualmente la mansione specifica in relazione alla quale la sua idoneità è da valutare. Dalle precedenti osservazioni discende che il rifiuto, da parte del lavoratore, di sottoporsi alla visita in tal senso predisposta dal datore, è illegittimo".

indipendente

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  • Re: visite di "preassunzione"
  • (13/07/2007 09:43)

La Sentenza citata dal collega che ha in qualche modo "ridisegnato" la probelmatica tra visite preassuntive e visite preventive è la n.26328 del 2005 Cassazione Civile che segnala "l'accertamento "preventivo" non s'identifica con l'accertamento "preassuntivo", bensì in sè lo ricomprende (come una delle sue specifiche ipotesi)".

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  • Re: visite di "preassunzione"
  • (11/09/2007 18:58)

La visita preassuntiva per apprendisti o minori deve essere effettuata dalla asl competente per territorio dell'azienda,la Lombardia da quello che so si comporta diversamente ,in Abruzzo delegano il compito al medico competente aziendale.Il problema è che l'ufficio per l'impiego indipendentemente dal rischio lavorativo richiede tra la documentazione l'idoneità lavorativa.

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  • Re: visite di "preassunzione"
  • (24/10/2007 02:16)

Oggi un datore di lavoro mi ha segnalato di essere stato sanzionato per aver fatto eseguire la visita medica preventiva il giorno dopo l'assunzione!!!! Sono in attesa di vedere il verbale della sanzione per meglio comprendere preciso che non si tratta di un minore ne di un apprendista
Quando avrei dovuto visitarlo secondo l'ispettorato del lavoro???

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  • Re: visite di "preassunzione"
  • (24/10/2007 23:05)

argomento che si ripropone, della serie ogni tanto ritornano...
invito il collega ohermann a porre la domanda direttamente a chi ha fatto la sanzione. se, come dici, il lavoratore non è minorenne tale sanzione non è a parer mio affatto giustificata.
cordialità

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